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Legge 289/2002 Art. 90

Articolo 90 Legge 289/2002 (estratto)
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’orientamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a)i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;
b)le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c)i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

19. sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Statuto, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a)associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b)associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c)società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.