Legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205 (in vigore dal 01-01-2018)
Stralcio degli articoli che interessano i soggetti ASD – SSD non lucrative – SSD lucrative
Le modificazioni apportate alle norme precedentemente in vigore, riguardano principalmente:
• creazione della SSD lucrativa – norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
• definizione e regolamentazione dei compensi agli operatori sportivi in genere
• erogazioni liberali – modifica di alcuni parametri
353. Le attivita’ sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle
forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.
354. A pena di nullita’, lo statuto delle societa’ sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve
contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « societa’ sportiva dilettantistica lucrativa »;
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche;
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre societa’ o associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero
riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del
diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita’ motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attivita’ motorie
preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della
laurea triennale in Scienze motorie.
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
355. L’imposta sul reddito delle societa’ e’ ridotta alla meta’ nei confronti delle societa’ sportive
dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI).
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , nonche’ delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative ».
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il numero 123) e’inserito il seguente:
«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle societa’sportive dilettantistiche lucrative
riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attivita’ sportiva a titolo occasionale o continuativo in
impianti gestiti da tali societa’ ».
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da
associazioni e societa’sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati dalle
societa’ sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi
che prestano la loro opera in favore delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI
sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti,al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni e’ dovuta nei limiti del 50 per cento del
compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico e’ ridotto in misura equivalente. Nei
confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da
quella per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti.
– norma eliminata con l’ultimo Decreto Dignità
361. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole: « a tutte le societa’ e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: «
in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: « societa’ » sono inserite le seguenti: « sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro »;
c) al comma 26, le parole: « a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche »
sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale a disposizione di societa’ sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche ».
363. A tutte le imprese e’ riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per
mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro
effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici, ancorche’ destinati ai soggetti concessionari.
364. Il credito d’imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10
milioni di euro, e’utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
365. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione,
provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita’ attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di
restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresi’ all’Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita’ di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
366. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa
stabilito dal comma 364.
367. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 »;
b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».
368. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
«c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita’ di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di
cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »;
b) al comma 6, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) le societa’ sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 »;
c) al comma 10, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b-bis) »;
d) al comma 10, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) attivita’ di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle societa’ sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente
articolo ».