COPERTURE ASSICURATIVE ACCESSORIE - SETTORE EQUITAZIONE

Polizza Resp. Civile Professionale Istruttore/Allenatore Equitazione (condizioni polizza dell'istruttore) € 93,00

Polizza Res. Civile del cavaliere, del proprietario del cavallo o dei cavalli, oltre alla copertura per tutte le attività del tempo libero e dello sport € 35,00

 

 

PROPOSTA

MASSIMALI ASSICURATI

€ 500.000,00 PER SINISTRO

€ 500.000,00 PER PERSONA

€ 500.000,00 PER DANNI A COSE

DURATA ANNUALE

PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO:

EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO SUL C/C BANCARIO PRESSO UNICREDIT - PADOVA

BENEFICIARIO: ASSINRETE - IBAN: IT 86 B 02008 12100 000040849361

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TELEFONARE IN SEGRETERIA  ASSINRETE TEL. 049 777011 PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO O DEI CONTRATTI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA 

ART. 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.).

ART. 2

Altre assicurazioni

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3

Pagamento del premio

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati all’agenzia oppure alla Società.

ART. 4

Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

Aggravamento del rischio

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 6

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8

Disdetta in caso di sinistro

Ci si riferisce alle leggi in vigore in materia

ART. 13

Oggetto dell’assicurazione

  1. assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere: