La pagina è in aggiornamento, in base al susseguirsi dei decreti, regolamenti e disposizioni del governo:
Indennità di 600 euro per Collaboratori senza P. IVA e Professionisti con P. IVA
L’indennità di € 600,00 è prevista dall’art.96 del D.L. 17 marzo 2020 del Decreto Cura Italia e consiste nell’estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita IVA, ai CO CO CO, anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR.
All’art.27 del Decreto, anche per i collaboratori sportivi si parte con il riconoscimento dell’indennità di € 600,00 (intanto per il mese di marzo, per tutti i collaboratori con i requisiti richiesti).
L’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. su domanda dell’interessato alle seguenti condizioni:
- ecco il link al sito ufficiale di Sport e Salute, dove si può verificare il reale stato attuale della procedura: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html
Il 06-04-2020 sono state pubblicate le procedure ed il Decreto attuativo; a tal proposito vi invitiamo a seguire le indicazioni pubblicate, ma nelle prossime ore vi daremo altre istruzioni operative.
La procedura è ben spiegata e consigliamo di leggere ogni passaggio con molta attenzione.
Tra i Documenti richiesti si fa riferimento per comprovare il rapporto di collaborazione preesistente, potrà essere consigliabile far riferimento ad una Lettera di Incarico, della quale per fornire un esempio esempio, mettiamo a disposizione il seguente MODELLO, o in alternativa può essere fornita la prova / quietanza dell’avvenuto bonifico relativo alla indennità percepita, o della ricevuta (compilata e firmata) per il mese di febbraio 2020.
Esempio-lettera-di-incarico-per-ASD-o-SSD-2Quando si ha ottenuto l’appuntamento dal sito di Sport e Salute (seguendo la procedura indicata, attraverso SMS, ecc.), il sistema richiede le seguenti informazioni da fornire in modo preciso, descritte nella guida alla presentazione della domanda, pubblicata nella serata del 07-04-2020:
Se la guida non dovesse risultare chiara, elenchiamo alcune precisazioni / appunti:
- dati identificativi vari del richiedente
- Indicare il tipo di Ente dal quale si sono ricevuti i pagamenti: ASD/SSD;
- codice fiscale della ASD, o SSD che ha effettuato i pagamenti delle indennità sportive;
- numero tessera associativa dell’istruttore rilasciata dell’ente di appartenenza del sodalizio che paga le indennità;
- tipologia di collaborazione (si deve scegliere una voce dal menu a tendina) 1) Allenatore Tecnico Istruttore per le discipline riconosciute CONI (specificare lo Sport presente nell’elenco CONI e la disciplina, esempio: SPORT Ginnastica – DISCIPLINA Ginnastica per tutti o Ginnastica aerobica o Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness; oppure SPORT Body Building – DISCIPLINA Body Building; oppure SPORT Danza Sportiva – DISCIPLINA Danze Internazionali (Danze Caraibiche) 2) oppure, nel caso di mansioni amministrative, Collaboratore Amministrativo, o altre qualifiche che più si avvicinano alla reale mansione esercitata scegliendo dal menù a tendina;
- data inizio del rapporto di collaborazione (esempio 01.01.2020), o nel caso abbiate stilato una lettera d’incarico fa fede la data della lettera d’incarico;
- data fine del rapporto di collaborazione (consigliabile 31.12.2020);
- importo medio mensile da percepire nell’anno 2020 (basarsi sulla lettera di incarico o sul totale delle certificazioni uniche relative all’anno 2019 senza superare i 10.000 euro);
- totale importo indennità percepite nel 2019, risultante dalle Certificazioni Uniche ricevute dalle ASD e SSD che hanno effettuato i pagamenti all’istruttore;
- copia documento identità e codice fiscale del collaboratore;
- IBAN del collaboratore.
- Titolo di studio
- Abilitazione professionale in ambito sportivo (si prevede che il richiedente possa essere in possesso di un attestato idoneo, comunque si tratta di un’autodichiarazione)
Ribadendo il consiglio di NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE NUMEROSE FANTASIOSE INDICAZIONI RIPORTATE SUI SOCIAL E NEI VARI SITI INTERNET NON UFFICIALI
Misure per i collaboratori sportivi titolari di partita IVA.
L’indennità di 600 Euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito (tale indennità dovrà presumibilmente essere successivamente portata a 800 Euro)
La domanda per i professionisti con partita IVA, è già operativa nel sito dell’INPS.
- ecco il link al sito ufficiale dell’INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
Informazioni relative ad altre disposizioni presenti nel Decreto Cura Italia:
Per informazioni relative ad altre disposizioni presenti nel Decreto Cura Italia, nella speranza che a breve siano messi a disposizione dei fondi per affrontare i costi fissi, che le strutture devono sostenere in questi mesi di blocco operativo, vi riportiamo lo stato attuale, attingendo dalla fonte autorevole, in aggiornamento, anche se non ufficiale, di Fisco Sport:
Altre Disposizioni specifiche per il settore sportivo dilettantistico e/o il Terzo Settore:
i. Art. 35 – Disposizioni in materia di Terzo Settore e art. 73 c. 4 e di Organi Collegiali
L’art. 35 prevede lo slittamento alla data del 31/10/2020 dei termini per:
a) L’adeguamento degli statuti delle Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
b) L’approvazione dei bilanci per i medesimi soggetti (ONLUS, ODV, APS), anche in deroga alle previsioni statutarie;
Non è invece prevista alcuna disposizione di rinvio del termine di presentazione dei bilanci delle a.s.d. e delle s.s.d.
Si evidenzia tuttavia al tal fine che:
– l’art. 106 del Decreto prevede che per le società di capitali (e, quindi, anche per le S.S.D a r.l.) l’assemblea ordinaria possa essere convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio (28/06/2020 per le società che chiudono il bilancio in data 31/12) anche in assenza di apposita previsione statutaria;
– l’art. 73, c. 4 del Decreto prevede che tutte le associazioni private, anche non riconosciute (quindi anche le ASD, le culturali etc) possano riunirsi in videoconferenza – anche in assenza di previsioni statutarie – entro il 31/07/2020. Tale possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di alcuni requisiti tecnici di non semplice applicazione per molte piccole associazioni.
Il tema delle assemblee e delle riunioni degli organi collegiali (assemblee dei soci e riunioni del C.D.), stante il divieto di assembramento di persone stabilito – per ora – fino al 03/04 p.v. dal DPCM del 9 marzo 2020, assume particolare rilevanza negli enti associativi.
È auspicabile che la legge di conversione intervenga per prevedere anche per gli enti associativi non già compresi lo slittamento delle assemblee e/o per semplificare l’iter dello svolgimento delle assemblee a distanza.
A tale tematica sono dedicati due approfondimenti in questa newsletter a cura del dott. Gianpaolo Concari e dell’avv. Biancamaria Stivanello.
ii. Art. 95 – Sospensione versamenti e canoni per il settore sportivo
Sono sospesi, per le a.s.d. e per le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, dalla data del 17/03/2020 alla data del 31/05/2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali.
Tali canoni dovranno essere corrisposti, senza interessi, entro il 30/06/2020, ovvero in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Attenzione: la disposizione si applica esclusivamente ai casi in cuii sodalizi operino in impianti di proprietà pubblica e non anche nei casi in cui i locali (palestra, campo sportivo ecc) siano condotti in forza di un contratto di locazione con un soggetto privato.
Per tutti i sodalizi che operano in locali di proprietà di privati è opportuno attivare unaccordo di sospensione concordato e/o riduzione parziale del canone ovvero di altro genere con il proprietario/locatore.
In alcuni casi particolari potrebbe trovare applicazione l’art. 65 del Decreto (Credito d’imposta per botteghe e negozi), che prevede – per i soggetti esercenti attività di impresa – un credito di imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C1.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che è sottoposta adiverse condizioni:
a) Il richiamo ai soggetti esercenti attività di impresa esclude dalla fruizione le a.s.d. e gli altri enti associativi (Ass.ni culturali, Pro Loco, APS, ODV. Etc.). I potenziali soggetti fruitori appaiono dunque le sole S.S.D. a r.l. e le Imprese Sociali;
b) Il titolo del provvedimento, che fa riferimento esclusivamente ai negozi e botteghe, pur non essendo riportato nel testo dell’articolo, potrebbe far ritenere che ne siano escluse le attività diverse. Si auspica, a tal fine, un intervento interpretativo;
c) il beneficio spetta esclusivamente qualora l’immobile sia accatastato in categoria C1 (Negozi). Si invitano quindi i soggetti potenzialmente interessati a verificare a tal fine i propri contratti di locazione;
d) non si tratta di un contributo in denaro ma di un credito di imposta che potrà essere utilizzato solo se e nella misura in cui il sodalizio abbia imposte (IVA, IRES, IRAP, Ritenute d’acconto) o contributi da compensare.
v. Art. 61 e 62- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
Le Associazioni e società sportive, i soggetti che gestiscono palestre, impianti sportivi, stadi, club e strutture per danza, centri fitness e culturismo, piscine e centri natatori, nonché le ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri regionali che svolgono le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 possono beneficiare dei seguenti rinvii/sospensioni del pagamento delle imposte:
a. i versamenti relativi a:
- Ritenute operate ai lavoratori dipendenti;
- Contributi previdenziali ed assistenziali
in scadenza alle date del: 16/03 – 16/04 e 16/05/2020
potranno essere eseguiti, senza corresponsione di interessi, entro il 30/06/2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da tale data
b. il versamento IVA del mese di marzo (adempimento riservato ai contribuenti mensili) nonché del saldo della dichiarazione annuale IVA potrà essere eseguito, senza corresponsione di interessi, entro il 30/06/2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da tale data;
c. i versamenti IVA scadenti il 16/04 (IVA mensile di Marzo) e 16/05 (IVA mensile di Aprile e primo trimestre 2020 per i trimestrali – compresi soggetti in regime di L. 398/1991) dovrà essere effettuato – salvo ulteriori, diversi chiarimenti o interventi, alle ordinarie scadenze;
d. i versamenti relativi a:
- Ritenute dei lavoratori autonomi
- Tassa di CC.GG (ricordiamo peraltro che i sodalizi sportivi ne sono esonerati)
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche non assoggettate ad IVA (ricordiamo peraltro che i sodalizi sportivi ne sono esonerati)
dovranno essere versati alle ordinarie scadenze (gg. 16 del mese di riferimento).
Le ritenute d’acconto e la tassa di CC.GG. che scadevano il 16/03/2020 dovranno essere versate entro il 20/03/2020.
Lo stesso articolo 62 dispone la sospensione di tutti gli adempimenti tributari – anche dichiarativi – che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Tra gli adempimenti di particolare interesse del mondo sportivo ed associativo si evidenzia che tra questi adempimenti è anche compreso l’invio del Mod. EAS “integrativo” da presentare entro il 31/03/2020 per comunicare eventuali variazioni dei dati – rispetto a quanto indicato nel modello EAS originario – avvenute nel corso dell’anno 2019.
NON è invece soggetto a rinvio – per espressa previsione dell’art. 62 – l’invio dei modelli CU, che rimangono fissati alla data del 31/03/2020.
È ovvio, ma forse non superfluo ricordarlo, che in caso di difficoltà finanziarie che non consentano di rispettare i termini di legge (sia non prorogati che prorogati) è sempre possibile usufruire del c.d. “ravvedimento operoso”.
vi. Artt. 19 e 22 norme speciali in materia di cassa integrazione
Le società e associazioni sportive che si avvalgono di lavoratori dipendenti possono attivare specifiche procedure per sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19.
Premesso che per tali operazioni occorrere prendere contatto con i rispettivi consulenti del lavoro al fine di verificare le condizioni soggettive, si evidenzia che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, per tutti i lavoratori che risultano essere regolarmente assunti alla data del 23/02/2020.
In relazione a tale procedura le agevolazioni consistono in una riduzione di tempi e formalità. In particolare:
– I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l’assegno ordinario.
– Rimangono dovute le procedure di informazione, consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Tale passaggio è tuttavia obbligatorio per i soli datori di lavoro che impiegano più di cinque lavoratori .
La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 D. Lgs. 148/2015.
Ulteriori agevolazioni sono previste per le ipotesi di Cassa Integrazione in Deroga dall’art. 22
vii. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III del Decreto)
Infine, sono previste misure molto interessanti a livello di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Si tratta delle misure in relazioni alle quali sono state stanziate le risorse più importanti.
Va precisato che tali misure sono attivabili esclusivamente dalle imprese – con agevolazioni particolarmente interessanti per le piccole e medie imprese – e, quindi, nel settore sportivo, dalle sole s.s.d. a rl, dalle società cooperative sportive dilettantistiche, dalle Imprese Sociali e dagli imprenditori che operano nel settore sportivo non iscritti al Registro CONI.
NON sono, dunque, direttamente attivabili dalle a.s.d.
Si evidenzia, in particolare, la previsione dell’art. 56 del Codice ai sensi della quale sono sospese le rate ed i rimborsi di mutui ed altri finanziamenti (compresi contratti di leasing) fino al 30/09/2020.
La sospensione è automatica (cioè non necessita di delibere dei competenti organi degli istituti di credito) ed è concessa previa semplice domanda (da inviare via mail o, preferibilmente, pec) attraverso la quale il richiedente dichiara di voler utilizzare la procedura.
A tal fine, il richiedente dovrà rilasciare autocertificazione (su moduli messi a disposizione dagli istituti di credito) con la quale si dichiara di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID – 19.
L’unica preclusione è rappresentata dal non avere già il richiedente posizioni definite “deteriorate” dall’istituto di credito.
Il Decreto – e un accordo già sottoscritto dall’ABI – prevede anche ulteriori forme di sostegno (moratoria dei mutui per 12 mesi, intervento del fondo speciale del mediocredito nella controgaranzia dei finanziamenti, incremento delle linee di credito controgarantite, ed altri), che potranno essere valutate dai singoli richiedenti ma che richiedono una pratica di valutazione da parte degli istituti di credito e la predisposizione di idonei business plan.