OPERATORI DEL MASSAGGIO SPORTIVO
SENTENZA:
T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 29/2008 DEL 09/01/2008
N. / Reg. Sent.N. 2983/06 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2983 del 2006 proposto da AIFI – Associazione Italiana
Fisioterapisti – Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lamberti e Paolo Franco ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via S. Barnaba, n.
32;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti ed
elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Milano, via F.
Filzi, n. 22;
per l'annullamento
del DDG 19 luglio 2006 n. 8366 della DG Istruzione Formazione e Lavoro
intitolata “Approvazione del percorso formativo di Operatori del massaggio
sportivo in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 43 del 2006 “Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione
dei relativi ordini professionali””, nonch di tutti gli atti allo stesso
connessi, presupposti e conseguenti.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 29.11.07 il dr. Riccardo
Giani;
Uditi l'avv. M. Putignano, in sostituzione dell’avv. L. Lamberti, per parte
ricorrente e l’avv. P. Vivone per la Regione Lombardia;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Nel ricorso introduttivo del giudizio l’Associazione Italiana Fisioterapisti,
premesso di avere tra i proprio scopi istituzionali la tutela della professione
del fisioterapista e della salute degli utenti che se ne avvalgono, ricostruisce
gli sviluppi normativi che hanno riguardato la figura del fisioterapista e del
massaggiatore sportivo e pone in luce, gi* in sede di premessa in fatto, che l’individuazione
delle figure professionali sanitarie riservata allo Stato.
Svolte le accennate premesse, l’Associazione ricorrente impugna il decreto del
Direttore Generale della Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
che approva il percorso formativo degli “operatori del massaggio sportivo”.
Nei confronti dell’atto gravato l’Associazione Italiana Fisioterapisti
articola la seguente complessa censura: “Violazione dell’art. 117 della
Costituzione e dei principi generali della materia, desumibili dalle leggi n.
1099/1971, n. 403/1971, n. 1/2002 e dal d.lgs. 112/1998, art. 124; Violazione
dell’art. 97 della Costituzione; manifesta illogicit* e irragionevolezza”.
In particolare parte ricorrente svolge, nell’ambito della censura riportata,
una duplice contestazione: a) evidenzia come la figura professionale del
massaggiatore sportivo sia stata disciplinata dal legislatore statale
prevedendo, per l’accesso, il possesso del titolo abilitante alla professione
sanitaria dell’area riabilitativa (allora massofisioterapista e oggi
fisioterapista) e ritiene quindi illegittimo che la Regione Lombardia abbia
invece ritenuto possibile la partecipazione ai corsi per massaggiatore sportivo
anche di soggetti privi di tale qualificazione, come i diplomati ISEF; b) pone
in luce come inevitabilmente la figura del massaggiatore sportivo abbia una
specifica valenza sanitaria, il che richiama la competenza statale a fissare le
caratteristiche e i percorsi formativi propri di una professione sanitaria, dal
che segue la illegittimit* dell’atto gravato che non rispetta i principi
fissati dalla legislazione statale in materia.
Si costituita in giudizio la Regione Lombardia per resistere al ricorso.
Alla udienza pubblica del giorno 29 novembre 2007, relatore il dr. Riccardo
Giani, sentiti i difensori comparsi, che hanno insistito nelle rispettive
conclusioni, la causa stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Invertendo l’ordine di trattazione delle questioni sollevate da parte
ricorrente, rispetto a come prospettate in ricorso, pare al Collegio che il
prius logico risieda nel chiarire se la Regione Lombardia con il decreto
impugnato abbia decisamente invaso la competenza statale in materia di
professioni sanitarie, cos come ricostruita da una ricca e complessa
giurisprudenza costituzionale.
La Corte costituzionale, nelle pronunce successive alla riforma del Titolo V
della Costituzione effettuata ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001,
ha chiarito, da un lato, che la materia delle professioni sanitarie rientra
nella competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma Cost, in specie
sotto la previsione di “professioni”, mentre dall’altro ha altres posto
in luce che “la potest* legislativa regionale in materia di professioni
sanitarie debba rispettare il principio, gi* vigente nella legislazione
statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato”
(Corte cost., 27 novembre 2003, n. 353). I contenuti della citata sentenza n.
353 del 2003 sono ripresi dalla Corte in successive sentenze, tra cui possono
citarsi la n. 319 del 2005, la n. 424 del 2005, la n. 40 del 2006, la n. 449 del
2006, la n. 300 del 2007.
La lettura delle previsioni costituzionali in materia offerta dal Giudice delle
leggi ha dunque finito per restringere molto gli spazi riservati alla competenza
regionale in materia di professioni sanitarie, cos che in questo ambito la
competenza concorrente viene ad assumere un assetto alquanto singolare,
significativamente definito dalla dottrina come “spazio interstiziale”, a
sottolinearne la peculiare esiguit*. D’altra parte la significativa
importanza data alla competenza statale nella individuazione dei profili
professionali e dei relativi percorsi formativi sembra giustificata in un’ottica
di garanzia uniforme sull’intero territorio nazionale delle prestazioni
erogate e delle qualificazioni soggettive degli operatori che le pongono in
essere, potendosi in tal contesto evocare la previsione costituzionale di cui
all’art. 117, comma 1, lettera m) Cost. (relativo alla “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).
Deve peraltro essere evidenziato, per quel che pi rileva nella presente
controversia, che alcune delle pronunce rese dalla Corte costituzionale si
riferiscono proprio a fattispecie assai vicine a quella in discussione. La
sentenza n. 319 del 2005 si pronunciata, infatti, sulla legge della Regione
Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 avente per oggetto la “Istituzione corsi di
formazione professionale per l’esercizio dell’arte ausiliaria della
professione sanitaria di massaggiatore- capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici”, ritenendo che l’individuazione da parte della Regione dei
requisiti per l’accesso ai corsi, la fissazione dei programmi di studio e
delle modalit* di valutazione finale, violino la riserva allo Stato – sub
specie di principi fondamentali della materia “professioni”- della “individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici”.
Analogo discorso vale per la sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 2006
che si occupa, tra l’altro, della legge provinciale della Provincia autonoma
di Bolzano n. 10 del 2005 che istituisce il profilo professionale sanitario del
massaggiatore/massofisioterapista; anche in questo caso la Corte richiama i
propri principi circa la riserva allo Stato della individuazione delle figure
professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici.
La richiamata giurisprudenza costituzionale sembra ben attagliarsi al caso
sottoposto all’esame del Tribunale, con l’effetto che la adottata disciplina
amministrativa relativa alla figura professionale dell’operatore del massaggio
sportivo – in ordine alla quale la Regione Lombardia fissa requisiti di
accesso, percorsi di studio e ambiti di competenza – appare adottata violando
le competenze statali.
Tuttavia la definitiva adozione di tale opzione interpretativa deve superare un
ulteriore vaglio, che quello rappresentato dalla attribuzione di competenze in
sede regionale effettuata dalla legge statale n. 43 del 2006, espressamente
richiamata nel preambolo della impugnata DDG n. 8366 del 2006.
L’art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 46 esordisce, al comma 1, stabilendo
che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10
agosto 2000, n. 251, e del DM 29 marzo 2001 del Ministro della Sanit*”,
specificando che i relativi “operatori svolgono, in forza di un titolo
abilitante rilasciato dallo Stato, attivit* di prevenzione, assistenza, cura e
riabilitazione”. Il comma 2 dello stesso art. 1 poi si occupa specificamente
di fissare uno spazio disciplinare alle Regioni prevedendo che “resta ferma la
competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di
operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie
come definite dal comma 1”.
Nella prospettiva seguita dalla Regione Lombardia la disciplina qui impugnata
riguarderebbe un’ipotesi di “operatore di interesse sanitario”, come tale
sottratto alla competenza statale.
Il Collegio chiamato ad interpretare la citata norma statale, soprattutto
nell’ottica di armonizzare la stessa, e la prevista competenza regionale, con
il quadro costituzionale delle competenze in materia di professioni sanitarie.
La linea di lettura del citato art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006
offerta da una recente pronuncia della Corte costituzionale, alla quale il
Collegio intende richiamarsi, condividendone il contenuto. Nella sentenza n. 300
del 2007 la Corte costituzionale offre la seguente lettura della citata norma:
a) i “profili di operatori di interesse sanitario” devono essere intesi come
“riferiti esclusivamente ad attivit* aventi carattere “servente” ed “ausiliario”
rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie”; b) tali profili si
situano anzi “ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle “arti
ausiliarie delle professioni sanitarie””; c) le “arti ausiliarie delle
professioni sanitarie” invece rientrano a pieno titolo nella materia delle
professioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost. (e nel regime di competenza
sopra pi volte richiamato); d) la previsione di competenza regionale di cui
all’art. 1, comma 2, cit. deve essere letta congiuntamente al disposto di cui
all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 il quale dispone che “la
potest* legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e
definite dalla normativa statale”, confermando la centralit* della competenza
statale gi* evidenziata dalla Corte cost.; e) d’altra parte che l’art. 1,
comma 2, legge 43/06 non mirasse a rivendicare ampliamenti di competenza
regionale risulta dal suo stesso incipit (“resta ferma la competenza delle
regioni”).
Alla luce dei rilievi della Corte appare chiaro che la competenza regionale in
materia, anche a fronte della previsione di cui all’art. 1, comma 2, della
legge 43 cit. rimane assai circoscritto e cio relegato nel gi* evocato “spazio
interstiziale”. Infatti essa, da un lato, si manifesta in ambiti residuali e
di dettaglio rispetto alle professioni sanitarie definite a livello statale, in
ogni caso senza poter interferire nella individuazione delle figure
professionali, dei relativi profili e dei correlati ordinamenti didattici. Dall’altro,
proprio sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 2, della legge 43 del
2006, la competenza regionale investe la individuazione di figure di “operatori
di interesse sanitario”, che debbono tuttavia essere diverse non solo dalle
professioni sanitarie propriamente dette ma anche da quelle che nella pregressa
legislazione statale costituivano le “arti ausiliarie delle professioni
sanitarie”, tra le quali rientrava il massofisioterapista e in via correlata
anche il massaggiatore sportivo, che ne rappresentava una figura specializzata.
Appare in tutta evidenza, nel quadro delle delineate considerazioni, che la
disciplina degli “operatori del massaggio sportivo” adottata dalla Regione
Lombardia – ponendosi palesemente al di fuori di tali ambiti di competenza
regionale – stata assunta in dispregio delle competenze statali cos come
delineate dalla Costituzione (art. 117, comma 3 in materia di “professioni”).
Il ricorso merita quindi di essere accolto, con assorbimento degli ulteriori
profili sviluppati.
In punto di spese, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne
la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorit* amministrativa.
Cos deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2007, con
l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Riccardo Giani - Referendario est.
Vincenzo Blanda - Referendario