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LA FIGURA DEL CHIROPRATICO
FINANZIARIA 2008
ART. 355.
E`istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza
pubblica,
un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro e`
consentita a
coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o
titolo
equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica
ed esercita
le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel
campo
del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo`
essere inserito
o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei
modi e
nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente
comma
e` emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
della Salute.
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