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Legge 13 maggio 1999, n. 133
"Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 96
Art. 1.
(Interventi strutturali per la perequazione
del prelievo fiscale).
1. In considerazione
dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad
imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo
tra i contribuenti, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui
redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta
all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una
procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta
all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto
all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti
dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi
normativi;
b) ai fini di quanto
previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed
all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di
merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato
superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per
quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in
concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;
c) utilizzo del maggior
gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua
restituzione ai contribuenti, con priorita' ai titolari di redditi
compresi negli scaglioni piu' bassi, mediante modifiche delle aliquote,
delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle
imposte dirette, nonche' in misura residuale mediante l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di
attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di
un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale
iscrivere il gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione
delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti
degli scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle
famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con
componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta e
a quelle con figli a carico disoccupati;
d) applicazione della
procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo.
2. Il Documento di
programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione,
indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c),
utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sara' comunque
utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora
successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sara' integrato di
una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate
rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione.
4. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo
e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
5. Al comma 1
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine di decadenza di
diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: " entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi ".
Art. 2.
(Modifiche alla disciplina dei redditi di
impresa)
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto
la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi
applicabili alle imprese individuali e alle societa' di persone, in
regime di contabilita' ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) tassazione separata,
con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche,
della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo
5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione, per i
periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1^ gennaio
2000, della facolta' per il contribuente di richiedere:
1) la separazione
dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore,
dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale,
con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei
redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori
familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per
l'imposta assolta dall'impresa.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilita' del
fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione
parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la
procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge
n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
4. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere
della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. All'articolo 3, comma
162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), dopo
le parole: " rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio
relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;
" sono inserite le seguenti: " la nuova disciplina puo' essere applicata
anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
b) dopo la lettera b) e'
inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese
individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita'
ordinaria; "
6. Le disposizioni di
cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con
riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta
successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di
attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3
e 4.
7. Gli utili relativi
agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999
distribuiti dalle societa' fruenti delle agevolazioni di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e per i
quali e' attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono
essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la
riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime
si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili
fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al
31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e
per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
8. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1,
lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente
al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi
di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e
quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili
a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti
commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le
disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
9. Agli effetti del
comma 8:
a) gli investimenti
devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio
dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte
eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1,
lettera a), numero l), del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni
immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla
categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali
vengono collocati gli impianti stessi;
b) i conferimenti in
denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun
periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la
parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel
medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono
gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
10. Ai fini della
determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene
conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della
relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo
105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione
la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
11. Le disposizioni dei
commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli
imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti
soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni
stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli
investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi
dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei
parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di
appartenenza.
12. Per i periodi
d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e
successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente
e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che
si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. Dai decreti
legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non
possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori
a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si
provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo
speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12,
nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che
non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000
e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei
rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'articolo 1,
comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per
l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda
secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di
sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata
nella misura del 28 per cento.
Art. 3.
(Fondi pensione).
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a
finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di
riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle
altre indennita'.
2. Il riordino del
regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e'
informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della
deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per
i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente
incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione
della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di
lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti
dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di
incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della
disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle
cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in
favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute
nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto;
b) riforma del
trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i
criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato
maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere
riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella
applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del
regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del
1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni
immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da
perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi
pensione;
c) revisione della
disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere
dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia'
assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua
parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di
prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata
con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni
in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla
presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia
superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle
prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una
disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni
per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel
caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui
alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al
rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla
prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b),
applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse
subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano
inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al
precedente periodo, previsione della tassazione della intera
prestazione.
3. La disciplina fiscale
delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza
e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle
caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di
vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle
condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla
previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi
dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993;
estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non
titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del
risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di
cui alla lettera c);
c) fermo restando il
limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2,
deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e
alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del
comma 2;
d) definizione delle
caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo
i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al
regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione
dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A
annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale
regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente
l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento
dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di
contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave
e premorienza;
c) estensione del regime
di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo
l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso
di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non
risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi
compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna
riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la
tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con
applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere
la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti
redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di
prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto
dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della
nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente
comma.
5. Il riordino del
regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle
indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo
16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei
rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al
comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere,
in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di
lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite
l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una
disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove
disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione
del presente comma.
6. Nell'ambito
dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi'
prevedersi:
a) la disciplina del
trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la
previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura
finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive
comunitarie;
b) l'armonizzazione del
trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi
funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario
dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione
e allargamento delle modalita' di contribuzione al Fondo di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai
medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996,
previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle
forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di
tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e
semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in
particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento
della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche
necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la
possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta
dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui
all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi
volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre
disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che
dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto,
e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri
deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi
previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi
di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in
vigore il 1^ giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di IVA relativamente
alle operazioni creditizie e finanziarie).
1. All'articolo 4, comma
1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: " Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le
operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono
unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per
base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a
pronti ".
Art. 5.
(Proroga di termine).
1. Il termine del 31
dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario
derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei
limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del
1997.
Art. 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).
1. Sono esenti dall'IVA
le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere
ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c, del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385:
a) effettuate da
societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa'
strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto
decreto legislativo, a condizione che l'attivita' di carattere
ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle societa' del
gruppo medesimo;
b) effettuate dai
consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a
condizione che i consorzi medesimi svolgano attivita' esclusivamente nei
confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in
qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse.
2. L'esenzione di cui al
comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese
esclusivamente alle societa' del gruppo bancario da parte di societa'
strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante
estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da
altre societa' da questa controllate. L'esenzione si applica a
condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano
la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero l), del codice civile.
3. L'esenzione prevista
al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate
rese:
a) a societa' del gruppo
assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata,
controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, a
condizione che l'attivita' di carattere ausiliario sia svolta
esclusivamente nei confronti delle societa' del gruppo medesimo;
b) da consorzi
costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle
societa' stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attivita'
esclusivamente nei confronti delle societa' consorziate e che i
corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a societa' del gruppo
il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il
90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra
societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a
condizione che l'attivita' di carattere ausiliario sia svolta da
quest'ultima societa' esclusivamente nei confronti delle societa' del
gruppo e che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del
gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da
operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e
le societa' controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero
l), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin
dall'inizio dell'anno solare precedente.
4. Per i soggetti di cui
alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle
banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente
alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il
relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.
5. All'articolo 2 della
tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis e' aggiunta la
seguente:
" 2-ter. Contratti
relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni
contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo
compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo
stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000 ".
6. All'articolo 13 della
tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo
6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture,
note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della
colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: " Per
le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri
titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al
momento dell'emissione degli stessi".
7. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 74,
primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: " 53 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: " 60 per cento ");
b) nella tabella A,
parte II, dopo il numero 12) e' inserito il seguente: " 12-bis)
basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d.
ex 12.07) ";
c) nella tabella A,
parte III, dopo il numero 38) e' inserito il seguente: " 38-bis) piante
allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)
";
d) nella tabella B, la
lettera d) e' soppressa.
8. Le forniture di
suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura
comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota
ordinaria dell'IVA.
9. Relativamente a
quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi
d'imposta ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Le prestazioni rese
dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui
al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. A decorrere dal 1^
gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli
spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette,
l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi di
locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella
base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale
sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
13. Le somme dovute per
i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre
1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono
corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresi',
corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta
data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti
abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la
tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14. Al fine di agevolare
l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di
comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30
aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione
ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le
dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno
1999.
15. I prodotti
alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per
prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi
di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 7.
(Lavoro interinale).
1. Alla legge 24 giugno
1997, n. 196, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
" Art. 26-bis.
(Disposizioni fiscali). 1. I rimborsi degli oneri retributivi e
previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro
temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima
effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo,
devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ".
Art. 8.
(Scomputo delle imposte pagate in sede di
accertamento).
1. All'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il primo comma e' aggiunto il seguente:
" L'imposta personale
pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di
accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il
medesimo reddito ".
Art. 9.
(Modalita' di compilazione del conto
giudiziale).
1. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti
giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali
delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di federalismo
fiscale).
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto
il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di
meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) abolizione dei
vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto
ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel
settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono
in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati
al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di
quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di
ricovero e cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni
attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie
sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scentifico
con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il
finanziamento delle attivita' assistenziali;
b) sostituzioni dei
trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al
conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15
marzo 1997, n.59, mediante un aumento della liquota di compartecipazione
dell'addizzionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore a 1,5 punti
percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tali da
mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di
una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento
del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito
delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati
indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;
c) determinazione delle
esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da
assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo
Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti
aboliti;
d) previsione di
meccanismi perequativi in funzione della capacita' fiscale relativa ai
principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari;
previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore
ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche
in funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le
regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare
i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto
il territorio nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di
superare gli squilibri socioeconomici territoriali;
e) previsione di
istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla
compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente
destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera
b);
f) revisione del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze
di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF
non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie
definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo'
essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g) previsione di un
periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione
e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del
Servizio unitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota
capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del
vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di
controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa
sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha
ottenuti;
h) estensione dei
meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli
oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito
del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7
della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti
nelle lettere precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
i) previsione di
procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria
erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi,
nonche' di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e
delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle
procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria,
con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per ciascun
livello di governo;
l) previsione di una
revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente
vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza
sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un
trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle
disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita'
di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero
1);
3) garantire
l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
m) coordinamento della
disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le
regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste
n) estensione anche alle
regioni della possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento
dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della
compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di
cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali
alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la
neutralita' finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai
fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della
compatibilita' con la normativa comunitaria, facolta' per le regioni a
statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in
maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal
confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale
all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione
della quota regionale;
q) definizione delle
modalita' attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano
coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega
di cui al presente comma;
r) previsione, anche in
attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei
seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e
strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai
conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano
coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti
erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.
2. L'attuazione del
comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve
essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al
patto di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla
legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i
predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge
n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri
direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o piu'
decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 2
ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1995, n. 507, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia
elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono
soppresse.
5. All'articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
" 1. Ferme restando le
addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle
imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti
addizionali erariali:
a) lire 7 con potenza
impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza
impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza
impegnata oltre 3000 kW. ";
b) il comma 2 e'
abrogato.
6. Al fine di agevolare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti
climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione
e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e'
esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire
6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per le
risorse di cui all'articolo 8 comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di
impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20
KW, anche collegati alla rete non e' soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia
autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta
all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia
elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le
condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal
distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo
52, comma 3, lettera a), le parole: " e sempreche' non cedano l'energia
elettrica prodotta alla rete pubblica " sono soppresse.
9. Il comma 2
dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Per ogni kWh di
consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti
misure:
a) lire 36 in favore dei
comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde
case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti
limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano
fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore
dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore
delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh
di consumo al mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta
misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura
dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutivita'
copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla
riscossione per gli adempimenti di competenza ".
10. Nel comma 7
dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "
affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario " sono sostituite dalle seguenti: " sono
versate direttamente ai comuni ".
11. I trasferimenti alle
province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la
capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero
ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una
riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta
sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono
decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita
del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale
sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore
e' tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di
verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura
di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui
consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di
conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione
della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente
norme comuni per il mercato interno l'energia elettrica, e ogni altra
operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti
di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo
comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
14. Al comma 149,
lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di
cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1 gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre
1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si
applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a
30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30
kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre
3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui
all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per
l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito
dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in
tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5
dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " e, qualora non modificate
entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno";
b) al comma 1
dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: " , nel limite della
variazione percentuale " fino alla fine del comma.
Art. 11.
(Delega al Governo per l'introduzione di
incentivi con finalita' ecologiche per uno sviluppo economico
sostenibile e per l'occupazione).
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine
della introduzione di interventi con finalita' ecologiche fissandone le
priorita' e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sviluppo di attivita'
di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e
tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori
produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione
delle citta' e del territorio;
b) trasferimento del
prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al
consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo,
esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
c) sviluppo delle
migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento
dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonche' per la
riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali
tecniche;
d) incentivazione di
fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica
e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo
periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;
e) incentivi alle
imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso
impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilita'
fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che
comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che
determinino risparmio energetico.
2. Dalla delega di cui
al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e
contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. Al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
1, dopo la parola: " addizionale " sono inserite le seguenti: "
provinciale e ";
b) all'articolo 1, comma
2, le parole: " Con decreto del " sono sostituite dalle seguenti: " Con
uno o piu' decreti del "; dopo le parole: " e' stabilita l'aliquota ",
sono inserite le seguenti: " di compartecipazione "; alla fine e'
aggiunto il seguente periodo: " L'aliquota di compartecipazione dovra'
cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa
alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. ";
c) all'articolo 1, comma
3, dopo le parole: " dell'aliquota ", sono aggiunte le seguenti: " di
compartecipazione ";
d) all'articolo 1, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico
l'addizionale provinciale e comunale dovuta e' determinata dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo
e' trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di
cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui
sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonche' quello
trattenuto, e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo
7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. ";
e) all'articolo 1, comma
6, le parole: " e' dovuta al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 3 1 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa " sono sostituite dalle seguenti: " e' dovuta alla
provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, per le parti spettanti ";
f) all'articolo 1, comma
7, primo periodo, dopo le parole: " La ripartizione " sono inserite le
seguenti: " tra le province e " e, nel primo e nel secondo periodo, e'
soppressa la parola: " comunale ";
g) all'articolo 1, comma
7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: "
Per le province e ";
h) all'articolo 1, comma
8, primo e secondo periodo, prima delle parole: " i comuni " sono
inserite le seguenti: " le province ed ";
i) all'articolo 1, comma
9, dopo le parole: " sono versati " sono inserite le seguenti: " alle
province e ";
l) all'articolo 2, comma
1, dopo la parola: " trasferiti ", sono inserite le seguenti: " alle
province e ";
m) all'articolo 2, comma
2, dopo le parole: " i proventi dell'addizionale " sono inserite le
seguenti: " provinciale e ", e dopo le parole: " vengono ripartiti "
sono inserite le seguenti: " fra le province e ";
n) all'articolo 2, comma
3, dopo le parole: " dei proventi dell'addizionale " sono inserite le
seguenti: " provinciale e "; dopo le parole: " da operare e da
consolidare, ", sono inserite le seguenti: " per ciascuna provincia e ";
o) all'articolo 2, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente: " " 3-bis. Per la copertura
finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di
compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa
all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo
7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a
un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio;
p) all'articolo 3, comma
1, dopo le parole: " risorse aggiuntive acquisite " sono inserite le
seguenti: " dalle province e ".
2. Gli interventi
previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralita'
finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per
gli anni 2000 e 2001.
3. Il comma 2
dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal
seguente: " 2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, e' versata direttamente alle regioni e
province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai
trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei
rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le
medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro
dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360 ".
4. Nell'articolo 3,
comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le
parole: " attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento
a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di
immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli
stessi; " sono soppresse.
Art. 13.
(Interessi per la riscossione e i rimborsi
dei tributi).
1. La misura degli
interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata
nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalita' di computo e la
determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al
fine di garantire l'omogeneita' della disciplina tenuto conto dei
principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonche' della
specificita' dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, puo' prevedere per i propri
tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli
determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalita' di
determinazione.
4. Nell'esercizio della
potesta' regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate,
le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la
riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti
nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i
periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Organismo di controllo degli enti non
commerciali e delle ONLUS).
1. Il comma 191
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal
seguente:
"191. L'organismo di
controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione
di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della
normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita'
rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di
controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione
annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e
ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare
proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti
di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ".
2. All'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 e' inserito il
seguente:
" 192-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede,
l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i
relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento
dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ".
3. L'onere derivante dal
presente articolo dovra' essere contenuto entro il tetto massimo di lire
5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Regime fiscale dell'indennita' di mobilita'
di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
altre disposizioni tributarie).
1. L'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di
societa' cooperative.
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica anche alle indennita' percepite nei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
lavoratori, che hanno destinato l'intera indennita' percepita dall'INPS
alla costituzione di una nuova societa' cooperativa, possono fruire
della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante
dall'attuazione del comma 1, investendo nella societa' cooperativa della
quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.
4. All'articolo 11,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, la
parola: " sessanta " e' sostituita dalla seguente: " cinquanta ";
b) nel secondo periodo,
le parole: " sessanta " e " quaranta " sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: " cinquanta " e " venticinque ".
5. Il termine del 20
aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio
d'impresa, e' fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si
applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999.
Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere
versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la
restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il
16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
6. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per
l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 16.
(Giochi).
1. Il Ministro delle
finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e'
affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e
a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e
impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare
del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna
scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme
giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino
una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo
reale.
2. Il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente
in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o
culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e'
attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali,
un contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento
delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione
dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore
e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli
anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto
come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 24 della legge 27
dicembre 1997, n. 449).
1. Il comma 29
dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal
seguente:
" 29. L'accettazione
delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo
1940, n. 217, e' consentita solo presso impianti di raccolta situati
all'interno dei cinodromi ".
Art. 18.
(Modifica ai criteri di determinazione del
reddito delle unita' immobiliari).
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di
tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo
impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione
dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assoggettamento dei
redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla
lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito
d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo
scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre
forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione
di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui
alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi
dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al
possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso
dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere
tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure
agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in
particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale
gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e
successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze,
tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di
coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle
unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3,
comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il
principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1^ giugno
1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi
nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a
seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima
decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di
autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta
comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito
complessivo;
e) istituzione di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra
misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro
abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto
riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle
imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti
rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito
complessivo;
g) armonizzazione,
semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni
e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a
qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare,
al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti,
i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i
criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle 22 unita'
immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle
ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito
nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i
tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto
conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori
disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni
caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova
disciplina;
m) disciplina dei
procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere
precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali,
di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via
speciale o transitoria o straordinaria.
2. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione.
3. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito
delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal
periodo d'imposta 1999.
5. A decorrere dal
periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a
concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire
1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita'
immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
6. I riferimenti alla
deduzione di cui all'articolo 34, comma b-quater, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto
comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono
intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Per il periodo di
imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di
lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per
lo stesso periodo di imposta.
8. Per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per
lo stesso periodo di imposta.
9. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto
legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma
1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei
medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire
300 miliardi.
10. Dalle disposizioni
di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non
devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati
rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300
miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10,
comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, le parole: " un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per
cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3 " sono sostituite
dalle seguenti: " un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito
dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le
modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati
relativi alla riscossione ".
Art. 19.
(Istanze di fissazione dell'esecuzione e
disposizioni in materia di imposta di registro).
1. Le disposizioni
dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle
istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai
procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e
4.
2. Nell'articolo 11
della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis " sono
sostituite dalle seguenti: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5,
11, 11 bis e 11-ter ".
3. Nella tabella
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11-bis,
e' aggiunto il seguente: " ART. 11-ter. - 1. Verbali di gara o
d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice
di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai
delegati ".
Art. 20.
(Collegamento dell'Amministrazione
finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da
leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere
per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari
pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le
interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse
all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti
gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne
l'acquisizione.
Art. 21.
(Disposizioni per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria).
1. L'articolo 38, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel
senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali
e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome
di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui
all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno
notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11,
secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
2. Le disponibilita'
finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3
agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul
capitolo 3097 dell'unita' previsionale di base 7.1.1.1 " Spese generali
di funzionamento " dello stato di previsione del Ministero delle
finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le
disponibilita' iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998
possono essere impegnate nell'esercizio 1999.
Art. 22.
(Modifiche alla regge 28 dicembre 1995, n.
549).
1. All'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205, la
parola: " disponibili " e' sostituita dalla seguente: " vacanti "; dopo
le parole: " e successive modificazioni ed integrazioni " sono aggiunte,
in fine, le seguenti: " , con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31
luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da
coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite,
attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo
che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali,
complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre
1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime ";
b) al comma 206, lettera
c), le parole: " salvo che per l'accesso alla settima qualifica
funzionale " sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: " con decreto ministeriale sono
fissate le suddette materie; " e alla lettera e) , dopo la parola: " una
prova ", e' aggiunta la seguente: " d'esame ";
c) il comma 207 e'
sostituito dal seguente: " 207. I candidati che abbiano superato la
prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a
partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella
regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base
della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova
selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento;
la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla
graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di
idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una
graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei
punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori
che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda
di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di
trattamento di missione per la frequenza del corso. ";
d) al comma 208-bis dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: " Le eventuali somme residue
sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri
stipulato in data 16 febbraio 1999 ".
2. Gli atti emanati ed i
procedimenti svolti nelle procedure di selezione gia' avviate sono fatti
salvi e modificati di diritto in conformita' a quanto disposto dal comma
1.
Art. 23.
(Disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288).
1. Nell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi
1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive ".
Art. 24.
(Disposizioni in materia di redditi
individuali).
1. La pubblicazione ed
ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste
dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme
previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
Art. 25.
(Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche).
1. Per le societa'
sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o
dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non
superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con 1'Autorita' di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati
dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli
scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati
per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'.
2. A decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
3. All'articolo 2, comma
5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le
parole: " 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 3 per cento ".
4. Le societa' sportive
dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di
promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati,
comprese le indennita' di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le
prestazioni inerenti alla propria attivita', devono operare all'atto del
pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di
lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000
complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di
imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito,
maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e
all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo
periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All'articolo 13-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: " i-ter) le erogazioni liberali
in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa' sportive
dilettantistiche ".
6. All'articolo 91-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonche' dell'onere di cui
all'articolo 13-bis comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta' ".
7. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine
di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i
contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale,
nonche' le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria
documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attivita'
istituzionale svolta dalle societa' sportive dilettantistiche e per i
proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto
importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di
cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o
promuovono attivita' sportive senza l'impegno di atleti qualificati
professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 26.
(Disposizioni relative ai rimborsi di
imposte).
1. Nell'articolo 16,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " sono
istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori
regionali delle entrate " sono sostituite dalle seguenti: " da
effettuare da parte dei competenti uffici periferici
dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilita'
speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi".
Art. 27.
(Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamita' pubbliche).
1. Sono deducibili dal
reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali
in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in
altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati
e di enti.
2. Non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli
articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai
sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei
beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma
1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le
associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati
con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che
interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da
4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
Art. 28.
(Disposizioni interpretative).
1. Le disposizioni del
comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e
quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte
e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da
disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche
non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 29.
(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui
agevolati).
1. Gli enti concedenti
contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della
legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492,
della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del
decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67,
nonche' le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi,
possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la
rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato
ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso
effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della
richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non
superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In
tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni
indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di
immobili ad uso abitativo e', rispettivamente, non superiore al 50 per
cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta
fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche
in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle
leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
Art. 30.
(Disciplina concernente il complesso
monumentale Dogana Vecchia di Venezia).
1. 11 complesso
monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia puo'
essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29
novembre 1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi
gia' posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di
Venezia.
Art. 31.
(Autorizzazione ad accedere alle
conservatorie dei pubblici registri immobiliari).
1. L'autorizzazione di
cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di
accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con
facolta' di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli
immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonche' di ottenere
gratuitamente le relative certificazioni, e' estesa ai consorzi di
bonifica e di irrigazione.
Art. 32.
(Modifica all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
1. Al numero 1) della
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: " all'albo di cui all'articolo 53
" sono aggiunte le seguenti: " oppure siano gia' costituite prima della
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 33.
(Relazione tecnica sugli schemi di decreti
legislativi).
1. Gli schemi di decreti
legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui
alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a
consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti
finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.
Art. 34.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate
derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a),
valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti
dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori
entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate
in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da
4 a 8 dell'articolo 10.
2. Agli oneri recati
dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a
decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50
miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati
in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte
delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8
e 16 dell'articolo 10.
Art. 35.
(Testi unici).
1. Al fine di
razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le
norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella
presente legislatura, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un
codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con
il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di
norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.
2. Per l'esercizio della
delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e
razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da
riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo
23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
b) coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni
strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) delegificazione,
mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti
tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi
inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i
principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i
seguenti ulteriori criteri direttivi:
1) riduzione e massima
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto
conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi
di settore;
2) possibilita' di
indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di
ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione
di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita' delle
singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e' prevista una
determinazione su base percentuale della base imponibile, la
possibilita' di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla
sola entita' massima del tributo;
3) espressa indicazione
delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel
presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore;
4) coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni
strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) introduzione di tutte
le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento
della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei
criteri direttivi di cui al presente articolo.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo
3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione
del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e
seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.
4. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di
cui all'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
5. Dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 36.
(Abrogazione del decreto-legge n. 63 del 1999
e norma di sanatoria).
1. Il decreto-legge 12
marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e
di occupazione, e' abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 12 marzo 1999, n.
63.
Art. 37.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma,
addi' 13 maggio 1999
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