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Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991) - Testo storico
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità a quanto
stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.
1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 3, 4 e 8, della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle
disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della
citata legge n. 1/1990, nonchè al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui
all'articolo 8 della presente legge.
2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati
dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 3 - Programmazione.
1. I Comuni pianificano la distribuzione sul territorio degli esercizi di
estetista, tenendo conto:
a) del numero degli esercizi già esistenti sul territorio comunale;
b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti
necessari;
c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, in rapporto alla densità della
popolazione residente e fluttuante;
d) delle altre prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 4 - Attività formativa.
1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e
attuate ai sensi degli artt. 2 e art. 99 della legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche.
2. Tali azioni mirano, in particolare:
a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista, di
durata biennale;
b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in possesso della
qualifica professionale;
c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata all'abilitazione
all'esercizio autonomo della professione;
d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti previsti
dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;
e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;
f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti
dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi di cui al
comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della Regione.
Art. 5 - Commissione d'esame.
1. La commissione d'esame di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 4 gennaio 1990,
n. 1 è nominata in ogni Provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Regione è rappresentata, in seno alla commissione, da un dipendente
regionale in servizio presso il Dipartimento per i servizi formativi, con qualifica
funzionale non inferiore a quella di funzionario, che funge da presidente.
3. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
4. La commissione dura in carica cinque anni.
5. Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni
giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
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6. La commissione, a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, rilascia
un attestato di qualificazione professionale.
Art. 6 - Regolamento comunale applicativo della legge.
1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.), adotta un
regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo
predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più
rappresentative a livello regionale.
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità
della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli
addetti presenti nelle aziende, con riferimento anche ai trasferimenti d'impresa;
b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni
tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;
c) le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di estetista e di rilascio del relativo provvedimento;
d) la disciplina degli orari;
e) le modalità di funzionamento della commissione consultiva comunale di cui all'articolo
7.
Art. 7 - Commissione comunale consultiva.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione
comunale prevista all'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 è integrata da
un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali
artigiane più rappresentative a livello regionale.
2. La commissione di cui al comma 1, esprime, entro 30 giorni dalla richiesta,
pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
a) domande di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista;
b) domande di trasferimento dei laboratori;
c) richiesta di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
d) domande di sospensione dell'attività per più di 90 giorni continuativi;
e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9, della
presente legge;
f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste
modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è
presentata al Comune competente per territorio, accompagnata dalla documentazione relativa
ai requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, sulla base del
parere obbligatorio e vincolante della C.P.A. territorialmente competente in ordine al
possesso dei sopracitati requisiti da parte dei richiedenti l'autorizzazione e di chi
intenda esercitare professionalmente l'attività di estetista, sentita la commissione
comunale di cui all'articolo 7 ed esperiti gli accertamenti di cui all'articolo 11, con
provvedimento del Sindaco recante, nella motivazione, l'indicazione dei presupposti di
fatto e di diritto che ne consentono l'adozione.
3. Il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della
C.P.A. qualora lo stesso non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione, il diniego della medesima, pure motivato, è comunicato
all'interessato, entro 90 giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e
dell'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 9 - Sospensione, revoca e decadenza.
1. Il Sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel
regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.
2. Il Sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i
requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:
a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di
180 giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e
della legge n. 1/1990;
c) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi,
eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Sindaco stesso può consentire la
sospensione dell'attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è
collocato l'esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'Unità locale socio
sanitaria.
Art. 10 - Sanzioni amministrative.
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 12 della
legge n. 1/1990, è delegata ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni,
i quali osservano le disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 3 l dicembre 1987, n. 67 .
Art. 11 - Accertamenti igienico sanitari.
1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle
apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo svolgimento dell'attività di
estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, spettano al settore
igiene pubblica dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.
2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa l'idoneità sanitaria
degli operatori addetti.
3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione delle sanzioni previste
dall'articolo 10 della presente legge.
Art. 12 - Abrogazione.
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