Circoli Ricreativi

ESTRATTI DELLE LEGGI CHE REGOLANO LA VITA ASSOCIATIVA DEI CIRCOLI CULTURALI / RICREATIVI

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OBBLIGO DI AFFILIAZIONE AD ENTI NAZIONALI CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELL’INTERNO

Legge 287/91 – NOTA BENE: permette la possibilità, ai Circoli affiliati all’Ente riconosciuto, di aprire senza licenza comunale, contingentata e regolata dalle leggi sotto riportate.

Comma 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato -- dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -- e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni -- sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -- fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.
I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Comma 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

    1. al domicilio del consumatore;
    2. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
    3. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    4. negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
    5. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
    6. esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
    7. in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    8. nei mezzi di trasporto pubblico.

 

 

Legge 460/97

"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

 

NOTA BENE: l’attività del circolo deve essere descritta e regolata dall’atto costitutivo e dallo statuto di quest’ultimo (è estremamente importante che lo statuto sia redatto correttamente e contenga gli articoli previsti dalla legge)


4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa (NOTA BENE: non possono essere rilasciate tessere associative temporanee, ma solo quelle annuali previste dagli enti riconosciuti) e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

 

Dpr 917/86 (TUIR 2001) – NOTA BENE: attualmente in vigore con le modifiche della finanziaria 2001 – riprende ciò che è già espresso dalla legge 460/97.

Art.111-Enti di tipo associativo
[4-bis]
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25-8-1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre ché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

 

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
(G.U. n. 141 del 20.06.2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Visto...)
E m a n a
il seguente regolamento:

 

Art. 1. - Oggetto e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.

 

Art. 2. - Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali  (NATURALMENTE SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME PREVISTE DALLE LEGGI SOPRA MENZIONATE)
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo
111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo
111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

 

Art. 3. - Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali (EQUIPARATI AD UNA QUALSIASI ALTRA  ATTIVITA' COMMERCIALE CON NORMALE PROCEDURA DI RICHIESTA LICENZA, SOGGETTA AI LIMITI NUMERICI TERRITORIALI)
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attività di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli
111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli
111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

 

Art. 4. - Disposizioni finali
1. La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

TUIR 2003

ALCUNE SENTENZE SIGNIFICATIVE

DL N. 185 DEL 29.11.2008 - ART. 30

LEGGE REGIONALE DEL VENETO RELATIVA AI CIRCOLI CON SOMMINISTRAZIONE

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