A titolo esemplificativo Vi sottoponiamo la nuova Legge Regionale
sullo Sport della Regione Lombardia - Questa legge, come tutte le ultime leggi regionali
ribadisce e regolamenta i concetti per noi particolarmente interessanti espressi
nell'art.8 sotto riportato (TITOLO
II -TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITà
SPORTIVE E FISICO-MOTORIE - Art. 8)
Interessante anche il Riconoscimento del Ministero della Salute
riportato alla fine del documento
LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 1-10-2002

Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia
Approvata nella seduta dell1 ottobre 2002
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della
persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di
conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il
profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della
prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello
sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente
impulso alleconomia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini
mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione
della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
b) lequilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli
spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività
fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive
e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie
rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di
progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a
favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e
dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche
definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella
non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) lincentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della
diffusione delle attività sportive anche mediante lutilizzo dei locali e delle
attrezzature in orario extrascolastico, nonchè dellesercizio di pratiche sportive
diversificate negli orari destinati alleducazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni
sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli
senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come
identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e
valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli
oratori), per lorganizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) lincremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine
di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e laggiornamento professionale dei
dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale
esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute
dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in
collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la
redazione di pubblicazioni, lorganizzazione di manifestazioni culturali ed
esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e lincentivazione alla
diffusione dellattività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) lorganizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o
ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri
Paesi dellUnione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro
dellarco alpino, nonché da Paesi dellUE, anche organizzando stages per
giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e
manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo
dellimprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;
m) lincentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di
impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo
finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dellindividuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.
Art. 2
Diritto allo sport
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo
sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini,
differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce detà ed
adeguate alle esigenze di ciascuno;
b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e
benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con
carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano leducazione e
lassistenza di portatori di handicap;
c) delle attività motorio sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento
del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico- sportivi.
Art. 3
Soggetti coinvolti
1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2
direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la
collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di
promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di
altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle
istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente
legge, lassessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente
lAssemblea generale dello sport.
Art. 4
Programmazione ed interventi regionali
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di
programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui allarticolo 3 della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente
commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività
sportive, in particolare individuando:
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed
aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e
valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate,
comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dellobbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di
aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo
libero, promotori di attività sportive;
d) le modalità dintervento in relazione alle strutture sportive, alle aree
sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività
delle squadre di soccorso alpino e lorganizzazione dei servizi valanghe nel
territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle
autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato
dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi
nel settore dellimpiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali
e territoriali dintervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello
sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione
delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta
regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento
regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di
cui allarticolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per
lassegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento
regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le
procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dellimpiantistica
sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta
regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini
per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità
di erogazione dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi
connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto
ad erogare i finanziamenti.
Art. 5
Forum istituzionale dello sport
1. E istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli
obiettivi di politica sportiva di cui allarticolo 1, commi 1, 2 e 3.
2. Il Forum è presieduto dallassessore regionale competente ed è composto dagli
assessori provinciali competenti in materia di sport.
3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 6
Consulta regionale dello sport e comitato di esperti
1. E istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni
propositive e consultive di cui la Giunta regionale si avvale per le finalità di cui
allarticolo 1, comma 4.
2. La Consulta è presieduta dallassessore regionale competente in materia di
sport o suo delegato, è composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre
rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano- programma di cui
allarticolo 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso
della quale viene costituita.
3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta, nonché le modalità
organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 7
Osservatorio delle attività sportive
1. E istituito nellambito della direzione generale regionale competente,
con le modalità di cui allarticolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16
(Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale),
lOsservatorio delle attività sportive in Lombardia.
2. LOsservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le
federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici
e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati
e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature,
attività ed utenza, per predisporre e curare laggiornamento del quadro completo di
domanda ed offerta nel settore.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITà SPORTIVE E FISICO-MOTORIE
Art. 8
Tutela della salute dei praticanti
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico
dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali
di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dellefficienza fisica devono
essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di
disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato
dallIstituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di
cui allarticolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge
15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti
allestero. Listruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione
dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di
apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale
competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali
dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli
insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla
Regione ai sensi dellarticolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici.
Listruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei
programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per lesercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle
responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico
dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi dacqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi
di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento
e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso
dei brevetti e delle abilitazioni allinsegnamento rilasciati dai competenti uffici
della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o
affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel
caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare
adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono
attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle
attività svolte allinterno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove
le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di
escludere lausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in
pericolo lintegrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive,
nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare
attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter
accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i
propri regolamenti alle disposizioni di cui allarticolo 6 della legge 14 dicembre
2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei
confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
Qualificazione degli operatori
1. La Regione promuove la formazione e laggiornamento dei dirigenti, dei tecnici,
degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle
attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello
professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente
qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la
formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne,
mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nellambito delle proprie
competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI,
le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di
promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle
diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone
caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale
per laccertamento del possesso dei suddetti requisiti.
TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI
Art. 10
Costruzione e ristrutturazione di impianti
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dellarticolo 4, commi
1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi
impianti e la ristrutturazione, ladeguamento anche sotto il profilo della sicurezza,
il superamento delle barriere architettoniche e lampliamento degli impianti già
esistenti;
b) lapprestamento, la miglioria, ladeguamento e la sicurezza delle piste da
sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la
ristrutturazione, ladeguamento, lampliamento e larredamento di rifugi,
bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con lIstituto per il credito
sportivo, o con Finlombarda finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - s.p.a. o
con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di
rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale
fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione
definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, lentità
dellaiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli
ulteriori elementi necessari per lattività del fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con lIstituto per
il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per limpiantistica
sportiva da parte del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti
beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere lutilizzo di tecniche
di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove
infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della
finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del dirigente regionale
competente.
6. Lefficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è
subordinata allautorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato C.E..
Art. 11
Interventi per la promozione dello sport
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dallarticolo 1 e sulla
base di quanto contenuto nel piano-programma di cui allarticolo 4, comma 2,
organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi
finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della
cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente
abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti
attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale,
riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili,
i giovani della scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire lorganizzazione di grandi eventi
sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate
nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli dintesa con gli enti ed i comitati
organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli
anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed
internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro
dellarco alpino Arge-Alp, Alpe-Adria e 4 motori per
lEuropa;
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione
sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da
circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari che, attraverso il
recupero riabilitativo, promuovano lavvio alla pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate allincentivazione di
iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.
Art. 12
Premiazioni per meriti sportivi
1. La Regione, nellambito della promozione della cultura e della pratica dello
sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il
bonus Lalloro dello sport da concedersi a giovani atleti non
professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento
sportivo.
2. Lindividuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dellentità
del bonus e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività sportiva dilettantistica,
la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, istituisce La giornata
dello sportivo al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia
che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività sportiva dilettantistica,
la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, organizza iniziative
destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno
raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.
TITOLO IV
PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA
MONTAGNA
Art. 13
Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di
guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di
guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva
professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per
disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al
comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato
all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle
guide alpine.
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni
di maestro di sci e guida alpina, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei
maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine.
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla
Giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono
svolte dalla direzione generale regionale competente.
5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di
qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e
diffusione delle attività di montagna e delle professioni alpine.
6. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti:
a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o
all'elenco speciale di cui al comma 1;
b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata
in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la
determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali;
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo
dell'attività di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione.
Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli
articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di
semplificazione amministrativa e delegificazione);
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare
riguardo all'esercizio non saltuario dell'attività di guida alpina da parte di cittadini
di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di
guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione
nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal
regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della l.r.
15/2002.
Art. 14
Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida
alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi
corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale
competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio
delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami
di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle
seguenti professioni alpine:
a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello
snowboard e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di
cui all'articolo 13, comma 2, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana
sport invernali (FISI);
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di
alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attività assimilabili, con la
collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno
l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di
aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli
aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine
maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti
guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide
alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è
facoltativa.
4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, le
modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle
professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle
prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei
compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono stabiliti con
regolamento della Giunta regionale.
5. La direzione generale regionale competente è autorizzata a stipulare polizze di
assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli
allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i
rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo di
svolgimento dei corsi medesimi.
Art. 15
Scuole di sci e di alpinismo
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della
pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati
decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte
dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve attestare
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della
Giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della l.r.
15/2002.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi
regionali di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Il Club alpino italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla legge 2
gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la facoltà di
organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la
formazione dei relativi istruttori.
Art. 16
Aree sciabili
1. La Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i
quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformità agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani
predisposti dalle comunità montane. Le aree sciabili individuate dalla Giunta regionale
sono considerate di pubblica utilità.
2. La Giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo per le piste
sciabili, determinandone composizione e funzionamento, quale organismo che esprime parere
tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo
provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per
le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità montana.
3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, le
piste vengono classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo le
caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate
con regolamento della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento vengono definite le
disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono
essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono
essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.
4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dalla competente comunità montana d'intesa con i comuni
interessati, acquisito il parere della commissione tecnica per le piste da sci; il
suddetto provvedimento autorizzativo è trasmesso in copia alla competente direzione
generale della Giunta regionale.
5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei rischi per
possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione è esibito alla comunità
montana all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4.
Per la manutenzione delle piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di
incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio
piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria.
L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal
CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.
382).
6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali di
cui al comma 1, ciascuna comunità montana può rilasciare, acquisito il parere della
propria commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole
piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purché le stesse siano previste dalla
pianificazione urbanistica vigente.
Art. 17
Soccorso alpino e servizi valanghe
1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della Giunta
regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane, alle
delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe
regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attività
delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio
regionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
Sanzioni
1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione della
legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni
contenute nella presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo, si
applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e
nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della
legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
3. Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico di chiunque
nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il
rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili.
4. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, si applica la
sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
5. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, si applica la
sanzione da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di
propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni
della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai sensi della presente
legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori
di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito
l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle
disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è
interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti
negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono
passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio
regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti
disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.
10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività di cui
all'articolo 15, nonché delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di
inizio attività e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'articolo
13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della l.r.
15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in
contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione da euro 600,00 a euro 3000,00.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale dello sport di cui
all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato
consultivo per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per
l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB
5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli 13, comma 5 e
15, comma 2, e per l'attività di formazione di cui all'articolo 14, sono determinate, a
decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi
finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, a valere sulle somme
appositamente stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68 "Interventi per l'educazione allo sport
e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive".
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'articolo 14, comma
4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali"
dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2003 e seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa
complessiva di euro 4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi
dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno
determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25,
comma 4, della l.r. 34/1978.
6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al comma 4, si provvede mediante
riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza
dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce
2.4.2.3.3.69.9771 "Legge quadro sullo sport").
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si
provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità determinate con
legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004 sono
apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività ricreative e
sportive", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB
2.4.2.2.3.67 " Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica
sportiva" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.
Art. 20
Norme finali, transitorie e abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono
abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:
a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle
attrezzature sportive);
b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per lo sviluppo delle
attrezzature sportive- Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze
previste dallart. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9);
c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento con modifiche della legge
regionale 21 gennaio 1975, n. 9 Interventi per lo sviluppo delle attrezzature
sportive);
d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e
modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/83);
e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi
di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione);
f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21
gennaio 1975, n. 9 'Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive', 4 settembre
1973, n. 40 'Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in
Lombardia', 18 luglio 1982, n. 44 'Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso
alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione');
g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica
dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia);
h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro
di sci in Lombardia);
i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (Ordinamento della professione di guida
alpina);
j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985 e 29/1994 di cui alla
tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dellart. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
regione e successive modificazioni e integrazioni).
k) il comma 13 dellarticolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n.18
(Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi
alla manovra di finanza regionale);
l) il comma 7 dellarticolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche
alla legislazione per lattuazione degli indirizzi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria regionale- Collegato ordinamentale 2001);
m) il comma 4 dellarticolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15
(Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di
semplificazione amministrativa e delegificazione);
n) il comma 18 dellarticolo 11 della l.r. 15/2002;
o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di cui allallegato B della
l.r. 15/2002;
p) i riferimenti alla l.r. 29/1994 di cui allallegato C della l.r. 15/2002;
q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (Disciplina delle piste per la
pratica non agonistica dello sci in Lombardia);
r) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione della L.R.
del 6 marzo 1985, n. 388 'Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi
per il loro sviluppo in Lombardia');
s) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione della L.R.
17 luglio 1982, n. 37 'Disciplina dell'insegnamento dello sci').
2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso
alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste
da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le
specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di
sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti
regolamenti previsti dalla presente legge.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali
di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi.
4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi
atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.
5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal
comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla
presente legge.
6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13 e del provvedimento
della Giunta regionale di cui all'articolo 15, l'esercizio delle attività ivi indicate
continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attività e del
silenzio assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della l.r. 15/2002; per l'individuazione dei
requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti
continua a farsi riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19
della l.r 2/94; 5, comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della l.r. 29/1994. A coloro che
iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa
vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'articolo 18.