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POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

DEL NATUROPATA – DEL CHIROPRATICO – DELL’OSTEOPATA – DEL KINESIOLOGO - DELL'OPERATORE / INSEGANTE SHIATSU - DELL'INSEGNANTE / OPERATORE YOGA

LA POLIZZA E' ADATTABILE ANCHE AD ALTRE DISCIPLINE OLISTICHE NON ELENCATE

 

PROPOSTA

MASSIMALI ASSICURATI

€ 517.000 PER SINISTRO

€ 517.000 PER PERSONA

€ 517.000 PER DANNI A COSE

DURATA ANNUALE

.......PREMIO ANNUO € 108,00 PER QUALSIASI DISCIPLINA SOPRA CITATA

SCHEDA DI ADESIONE PER EMITTENDA POLIZZA

PROPOSTA:

COGNOME: ………………………………………………………...............................................................

NOME: ………………………………………………………........................................................................

N. TELEFONO FISSO:.......................................................CELL.:.................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA:…..…………………………………........…………………………………

CODICE FISCALE:………………………………………..................

RESIDENTE A: ………………………………………………………CAP:………...PROV.:.………….……

VIA: ………..……………………………………………………………………………….N°: …….……….

ATTIVITA’ PROFESSIONALI PRATICATE:

……………………………….………………………………………………………………………………..

FIRMA:

 

…………………………………………..

 

Ritaglia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MODALITA’:
bulletCompilare la scheda in ogni parte allegando una fotocopia del documento di identità
bulletEffettuare il pagamento attraverso BONIFICO BANCARIO SUL C/C BANCARIO PRESSO UNICREDIT - PADOVA
 
BENEFICIARIO: ASSINRETE - ABI 02008 - CAB 12100 - C/C 40849361

IBAN: IT 86 B 02008 12100 000040849361

INVIARE LA FOTOCOPIA DEL BONIFICO AL N. DI FAX 049/773460

La polizza sarà messa in copertura dal giorno della ricezione della documentazione

Il certificato di copertura sarà spedito o inviato immediatamente all’indirizzo dell’Assicurato

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POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

 

ART. 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.).

ART. 2

Altre assicurazioni

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3

Pagamento del premio

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati all’agenzia oppure alla Società.

ART. 4

Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

Aggravamento del rischio

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 6

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8

Disdetta in caso di sinistro

Ci si riferisce alle leggi in vigore in materia

ART. 13

Oggetto dell’assicurazione

  1. assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere: