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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
ART. 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.).
ART. 2
Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto
alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro,
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3
Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24
del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le
rate di premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati
all’agenzia oppure alla Società.
ART. 4
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto.
ART. 5
Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta
alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti
di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art.
1898 C.C.).
ART. 6
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la
Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 8
Disdetta in caso di sinistro
Ci si riferisce alle leggi in vigore in
materia
ART. 13
Oggetto dell’assicurazione
- assicurazione responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i
quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione vale
anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba
rispondere: